PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato per le seguenti finalità:

          a) al di fuori del territorio nazionale, dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da aree di crisi, per la conduzione di operazioni di pace o per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni internazionali alle quali partecipa l'Italia o ad accordi internazionali;

          b) sul territorio nazionale, nelle acque territoriali nazionali e nello spazio aereo nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. In tali casi il personale è impiegato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, con i compiti e le modalità indicati dall'articolo 19 della medesima legge, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Al personale delle Forze armate sono corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di polizia. Al volontario in ferma annuale e pluriennale si applica l'indennità spettante al volontario di truppa in servizio permanente.

 

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Art. 2.
(Trattamento di missione per il personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio nazionale).

      1. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo e alle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, per il Paese interessato. Qualora il personale non faccia parte di un contingente, la predetta indennità di missione è incrementata del 30 per cento nel caso in cui non si fruisca di vitto e di alloggio gratuiti a qualsiasi titolo. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
      2. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in aggiunta al trattamento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo, è attribuita altresì l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86. In attesa della definizione di tale indennità, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la misura della stessa è temporaneamente determinata secondo la tabella A allegata alla presente legge.
      3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano dal giorno di arrivo del personale nella prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al personale di cui al periodo precedente non compete l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
      4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti

 

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dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Al medesimo personale, qualora comandato in servizio isolato in territorio nazionale per attività inerenti alla missione con obbligo di fruire di vitto e di alloggio gratuiti forniti dall'Amministrazione della difesa, è corrisposto il trattamento economico di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione in aggiunta al rimborso delle relative spese di viaggio.
      5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1, i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

Art. 3.
(Trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo).

      1. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in assenza di convenzioni internazionali in materia, sono poste a carico dello Stato.
      2. Il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è assicurato, in caso di morte o di invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e di ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto, e per tutti i rischi connessi all'impiego nelle zone di cui alla medesima lettera a), o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro.
      3. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), impossibilitato a prestare servizio perché

 

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in stato di cattività o disperso, continuano ad essere corrisposti, oltre allo stipendio e agli assegni e indennità a carattere fisso e continuativo, le indennità di cui all'articolo 2, nonché i benefìci di cui al presente articolo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
      4. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in caso di decesso per causa di servizio, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla citata legge n. 308 del 1981, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
      5. A favore del personale militare impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è riconosciuto, a decorrere dal giorno successivo al rientro nel territorio nazionale, un incremento non riassorbibile dello stipendio pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio prestato nelle zone di intervento di cui alla medesima lettera a).
      6. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente l'estensione dei benefìci combattentistici al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, è abrogata.
      7. Al personale delle Forze armate che esplica in campo internazionale fuori dal territorio nazionale attività di concorso in casi di pubblica calamità si applicano le
 

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disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo.
      8. Il servizio prestato, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché quello prestato per conto dell'ONU in zone di intervento, è valutato per intero, ai soli fini pensionistici, come anzianità contributiva ed è computato negli aumenti dei periodi di servizio nei limiti massimi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Disposizioni per il personale militare e delle Forze di polizia che ha contratto infermità in servizio).

      1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
      2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalla legislazione vigente.
      3. Nei riguardi del personale militare e delle Forze di polizia in servizio permanente, che presta o che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal

 

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servizio fino a completa guarigione dalle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.
      4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.
      5. Nei confronti del personale delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288. Alle relative assunzioni, anche in soprannumero agli organici, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Reclutamenti dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate).

      1. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate, le riserve di posti previste dall'articolo 18, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Art. 6.
(Responsabilità per i danni cagionati dalle Forze armate).

      1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni arrecati all'estero a persone o a beni dalle Forze armate nazionali

 

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nella condotta delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono definiti sulla base di accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le Parti interessate. In ogni caso tali risarcimenti o indennizzi non devono essere addebitati al personale delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Art. 7.
(Alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati).

      1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in deroga alle norme vigenti, spese conseguenti ad alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati al personale militare impiegato per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in relazione alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.
      2. L'Amministrazione della difesa, ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, può attivare convenzioni con strutture di ristoro ovvero procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.

Art. 8.
(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione, cessione e abbandono dei materiali).

      1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni vigenti al fine di consentire:

          a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, di materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;

          b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose, come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni,

 

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anche in aree portuali e aeroportuali non specificamente abilitate per consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;

          c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;

          d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;

          e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;

          f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base alla situazione operativa locale e al rapporto tra costo ed efficacia.

Art. 9.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642).

      1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio o di disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie e alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali,

 

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può essere determinata una indennità speciale più elevata, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
      L'indennità speciale di cui ai commi secondo e terzo può essere aggiornata, con le procedure previste al terzo comma, anche per tenere conto, nei limiti delle disponibilità finanziarie, delle variazioni del costo della vita.
      Per la determinazione della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali, l'assegno di lungo servizio all'estero, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è figurativamente aumentato del 30 per cento.
      Della Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del Ministero dei trasporti, che viene convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti il personale delle capitanerie di porto».

      2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - 1. Le licenze del personale di cui all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano. I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
      2. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.

 

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In caso di cumulo di licenze, il trattamento economico di cui al presente comma compete per intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene ridotto a un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo in Patria».

      3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

          a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo;

          b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.

      2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera a)».

Art. 10.
(Missioni continuative all'estero).

      1. Il personale militare inviato in missione continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore a 240 giorni e fino ad un massimo di due anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. Ad esso non

 

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si applica l'articolo 7, primo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.