1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato per le seguenti finalità:
a) al di fuori del territorio nazionale, dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali, per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali da aree di crisi, per la conduzione di operazioni di pace o per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni internazionali alle quali partecipa l'Italia o ad accordi internazionali;
b) sul territorio nazionale, nelle acque territoriali nazionali e nello spazio aereo nazionale, in operazioni di concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei casi di pubbliche calamità. In tali casi il personale è impiegato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, con i compiti e le modalità indicati dall'articolo 19 della medesima legge, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Al personale delle Forze armate sono corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di polizia. Al volontario in ferma annuale e pluriennale si applica l'indennità spettante al volontario di truppa in servizio permanente.
1. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo e alle indennità spettanti ai sensi delle disposizioni vigenti, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, per il Paese interessato. Qualora il personale non faccia parte di un contingente, la predetta indennità di missione è incrementata del 30 per cento nel caso in cui non si fruisca di vitto e di alloggio gratuiti a qualsiasi titolo. Al predetto personale non compete l'indennità di trasferimento di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86.
2. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in aggiunta al trattamento retributivo previsto dal comma 1 del presente articolo, è attribuita altresì l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86. In attesa della definizione di tale indennità, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, la misura della stessa è temporaneamente determinata secondo la tabella A allegata alla presente legge.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano dal giorno di arrivo del personale nella prima località nazionale. Per il personale nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio nazionale. Al personale di cui al periodo precedente non compete l'indennità di trasferimento prevista dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti
1. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in assenza di convenzioni internazionali in materia, sono poste a carico dello Stato.
2. Il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è assicurato, in caso di morte o di invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e di ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto, e per tutti i rischi connessi all'impiego nelle zone di cui alla medesima lettera a), o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro.
3. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), impossibilitato a prestare servizio perché
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalla legislazione vigente.
3. Nei riguardi del personale militare e delle Forze di polizia in servizio permanente, che presta o che ha prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che ha contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1 del presente articolo, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal
1. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve delle Forze armate, le riserve di posti previste dall'articolo 18, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2008.
1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni arrecati all'estero a persone o a beni dalle Forze armate nazionali
1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in deroga alle norme vigenti, spese conseguenti ad alloggiamento e vitto forniti dai comuni o da privati al personale militare impiegato per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). La deroga opera anche in relazione alle tariffe e ai limiti temporali di permanenza fuori sede disciplinati dalle norme vigenti.
2. L'Amministrazione della difesa, ove non sia applicabile il sistema di somministrazione del vitto in natura, può attivare convenzioni con strutture di ristoro ovvero procedere all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni vigenti al fine di consentire:
a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o all'estero, di materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché servizi necessari a partecipare all'operazione o alla prosecuzione della stessa;
b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti, munizioni e merci pericolose, come classificate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni,
c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile, terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali, previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte dell'amministrazione dello Stato;
d) l'utilizzo, con tassi di logoramento eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare nell'operazione;
e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle esigenze connesse all'intervento;
f) l'abbandono o la distruzione dei beni, materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base alla situazione operativa locale e al rapporto tra costo ed efficacia.
1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le misure dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio o di disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie e alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni locali,
2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Le licenze del personale di cui all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano. I periodi di licenza ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.
2. Il personale in servizio all'estero conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza ordinaria.
3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermità il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo comma 1, lettera a)».
1. Il personale militare inviato in missione continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un periodo superiore a 240 giorni e fino ad un massimo di due anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. Ad esso non
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.